Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sul registro nazionale produttore e importatori di pneumatici
Il 22 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 16 aprile 2024, che istituisce il registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU.
Il provvedimento detta anche le modalità operative per adempiere agli obblighi di iscrizione e di trasmissione periodica delle informazioni, con le informazioni inserite nell’Allegato I. L’iscrizione, obbligatoria per tutti i produttori e importatori di pneumatici (vendite online comprese), dovrà essere effettuata online entro sessanta giorni dalla data di apertura delle iscrizioni, che sarà comunicata sul sito del registro e su quello del MASE.
Il Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici è integrato nel Registro nazionale di produttori istituito dal Dm Ambiente 144/2024, obbligatorio, ai sensi dell’articolo 178-ter del Dlgs 152/2006, per tutti i soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore (cd. “Epr”).
Al momento dell’iscrizione, devono trasmettere al registro le informazioni relative ai dati anagrafici e alla modalità di gestione dei pneumatici fuori uso.
Il registro pneumatici e’ articolato in diverse aree: c’è il portale del registro, attraverso il quale gli operatori, le amministrazioni e i cittadini consultano informazioni, statistiche ed elenchi di imprese iscritte. Da qui i soggetti obbligati potranno accedere all’area riservata del registro PFU e ad altri registri esistenti gestiti dalle Camere di Commercio in materia di responsabilità estesa del produttore, nella quale le imprese possono trasmettere le pratiche di iscrizione e le comunicazioni periodiche.
Un’altra sezione è rappresentata dalla banca dati del registro attraverso cui l’amministrazione ed altri enti abilitati possono consultare le informazioni inserite ed elaborare report e statistiche. Infine, l’area amministrativa, attraverso la quale le Camere di Commercio e il Ministero gestiscono le pratiche.
L’accesso al sistema è consentito esclusivamente attraverso il riconoscimento dell’identita’ digitale della persona fisica che intende operare per conto dell’impresa o ente da iscrivere. Ad oggi le identita’ digitali riconosciute sono quelle fornite dal sistema SPID (persona fisica anche ad uso professionale), dalla CNS e dalla CIE.
I soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza, ovvero quella online, devono adempiere agli obblighi di gestione dei pneumatici fuori uso e rendere visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza.
Link al Decreto in Gazzetta Ufficiale