La Commissione Europea riapre l’indagine sui pneumatici cinesi per autocarri
L’8 luglio 2022 la Commissione europea ha riaperto le inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di pneumatici per autocarri di fabbricazione cinese [regolamento (UE) 2018/1579 e regolamento di esecuzione (UE) 2018 della Commissione/ 1690]. Questo passo segue le sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T‑30/19 e T‑72/19, con cui la Corte di Giustizia europea ha annullato i dazi.
In parole povere, continua la già complessa situazione in cui i dazi sui pneumatici per autocarri di produzione cinese sono stati applicati, annullati e ora sospesi per essere riesaminati.
La Commissione ha anche subordinato alla registrazione le importazioni di pneumatici per autocarri e autobus nuovi e ricostruiti di fabbricazione cinese con un indice di carico superiore a 121. La registrazione durerà 9 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli interessati hanno tempo fino all’1 agosto 2022 per trasmettere informazioni “esclusivamente attinenti a materie soggette alla riapertura delle indagini” a titolo di riscontro. L’eventuale richiesta di essere sentiti in tema di riapertura dell’istruttoria deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso della Commissione in data 8 luglio (quindi entro il 23 luglio 2022).
L’articolo 266 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che le istituzioni debbano adottare le misure necessarie per conformarsi alle sentenze dei tribunali. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di un procedimento amministrativo, come le indagini antidumping o antisovvenzioni, l’osservanza della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui viene eliminata l’illegittimità individuata dalla Corte.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il procedimento di sostituzione dell’atto annullato può essere ripreso proprio nel momento in cui si è verificata l’illegittimità. Ciò implica in particolare che, in una situazione di annullamento di un atto che conclude un procedimento amministrativo, tale annullamento non pregiudica necessariamente gli atti preparatori, come l’avvio del procedimento antidumping.
In una situazione in cui, ad esempio, viene annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che, dopo l’annullamento, il procedimento antidumping è ancora aperto, poiché l’atto conclusivo del procedimento antidumping è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione, salvo che l’illegittimità si sia verificata nella fase iniziale.
I motivi per cui il tribunale della Corte di Giustizia europea ha deciso, il 4 maggio 2022, di esprimersi in favore dei produttori cinesi sono essenzialmente due: da una parte i metodi diversi con cui la Commissione europea ha calcolato i prezzi dei prodotti cinesi e di quelli europei, sovrastimando il danno causato dalle importazioni, e, dall’altra, il mancato rispetto del diritto alla difesa dei produttori cinesi, a cui era stato negato l’accesso a determinate informazioni, tra cui il metodo esatto con cui è stato determinato l’importo del presunto dumping.
Le restanti conclusioni che non sono state impugnate o sono state impugnate, ma non esaminate dal Tribunale, restano valide e non sono interessate da tale riapertura.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha deciso di riaprire le inchieste antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni pneumatici dalla Repubblica popolare cinese che hanno portato all’adozione dei regolamenti in questione, nella misura in cui riguardano le società elencate nella sentenza.
La riapertura delle indagini originarie riprende dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. Lo scopo della riapertura delle indagini originarie è quello di affrontare integralmente gli errori individuati dal Tribunale e di valutare se l’applicazione delle norme chiarite dal Tribunale giustifichi la reintroduzione delle misure originarie o, se sia il caso di imporre un livello rivisto di dazi, a partire dalla data di entrata in vigore originaria della normativa controversa.
A decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e in attesa dell’esito di tale riesame, i dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di determinati pneumatici sono sospesi.
La Commissione ha anche chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l’esito del riesame prima di decidere su qualsiasi domanda di rimborso relativa ai dazi antidumping e/o compensativi annullati dal Tribunale. Le autorità doganali sono quindi invitate a sospendere le domande di rimborso dei dazi annullati fino a quando l’esito del riesame non sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Allegati PDF
Avviso di riapertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni