15 ottobre: scatta il cambio gomme
Come ogni anno, con il 15 ottobre scatta l’ora X: parte la stagione del cambio gomme. Le temperature, ancora piuttosto miti, non aiutano, ma a breve le officine si riempiranno improvvisamente di clienti che vogliono montare i pneumatici invernali e altri che hanno bisogno di comprare un nuovo treno.
La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede infatti che l’Ente proprietario o gestore della strada, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. La Direttiva si applica, a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile. E’ consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna. Anche i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti all’interno dei centri abitati.
E’ inoltre prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo, e quindi dal 15 ottobre, e la disinstallazione entro un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze, per quei veicoli che montino gomme con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve comunque mai essere inferiore a Q (160 km/h). Questi veicoli così equipaggiati devono esporre una targhetta monitoria all’interno dell’abitacolo, ben visibile, che ricordi all’automobilista la velocità massima consentita con pneumatici declassati. Questa deroga ha lo scopo di consentire all’automobilista di organizzare per tempo il cambio gomme.
Se un veicolo monta gomme con codice di velocità uguale o superiore a quelle indicate sulla carta di circolazione non sono previste limitazioni di periodo d’uso e montaggio.
Per affrontare al meglio le strade bagnate, sdrucciolevoli, brinate o innevate meglio montare gomme invernali organizzando per tempo il cambio gomme dal Rivenditore Specialista, informandosi circa l’eventuale obbligo vigente sul territorio per non incorrere in sanzioni e soprattutto per viaggiare sicuri, senza mettere a repentaglio la propria e altrui sicurezza, quando le condizioni dell’asfalto richiedono maggior prudenza al volante e la temperatura scende sotto i 7 gradi. Quando la temperatura dell’asfalto scende sotto i 7° dotare il veicolo di pneumatici invernali correttamente gonfiati significa diminuire lo spazio di frenata fino al 15% su fondo bagnato e fino al 50% in presenza di neve al suolo.
Non bisogna infine mai dimenticare che quando la pressione dei pneumatici non è corretta, può diminuire l’aderenza e conseguentemente la distanza di frenata aumenta. Inoltre, un’assenza di manutenzione periodica del pneumatico ne può accorciare la durata chilometrica influendo sul consumo di carburante.
Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono riportate una serie di informazioni utili per gli automobilisti e la filiera come le ordinanze suddivise per area geografiche, le raccomandazioni per un corretto stoccaggio, le schede dei più frequenti danneggiamenti e la Normativa vigente in materia di pneumatici.
Scarica la Circolare Ministero Trasporti del 17 gennaio 2014.
Ricordiamo che le sanzioni previste non sono solo di tipo pecuniario (da un minimo di 41 euro nei centri abitati, fino a 168 euro, come previsto dall’art. 7 e dall’art. 14 del Codice della Strada, e da un minimo di 84 euro, fino ad arrivare alla cifra di 335 euro, per quanto riguarda invece le zone al di fuori dei centri abitati, quindi le autostrade, le strade extraurbane principali o assimilate), ma anche accessorie con il ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo previo ripristino delle caratteristiche costruttive di idoneità.


