Dazi pneumatici cinesi: per la Coalition il 24,4% non basta e serve la piena cumulabilità con l’antisovvenzione
Il messaggio inviato alla Commissione Europea dalla Coalition Against Unfair Tyres Imports è chiaro e privo di ambiguità: il dazio antidumping definitivo del 24,4%, recentemente applicato alla maggior parte dei produttori ed esportatori cinesi di pneumatici per autovetture e veicoli commerciali leggeri, costituisce un primo passo importante, ma del tutto insufficiente a ripristinare condizioni di reale equità sul mercato dell’Unione. Secondo il documento, depositato dall’associazione nell’ambito dell’indagine antisovvenzione AS743, il livello di dazio attuale non compensa appieno il massiccio vantaggio competitivo derivante dal sistema di sussidi statali concessi da Pechino. Per questa ragione, l’industria europea chiede a Bruxelles di sommare integralmente i futuri dazi compensativi antisovvenzione alla quota del 24,4% già in vigore, senza cedere a presunzioni automatiche di sovrapposizione tra i due provvedimenti.
Il punto centrale della tesi sostenuta dalla Coalition risiede nel principio giuridico del cosiddetto double remedy, ossia il rischio di punire due volte la medesima distorsione di mercato. La Coalition sottolinea infatti come la Commissione Europea non possa limitarsi a presupporre l’esistenza di un doppio conteggio per il solo fatto che un dazio antidumping sia stato calcolato sul valore normale costruito. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE e dell’Organo di Appello dell’OMC, la Coalition evidenzia che l’eventuale sovrapposizione vada dimostrata e quantificata caso per caso, analizzando ciascuna misura di sostegno statale su base subsidy-by-subsidy.
L’analisi tecnica contenuta nella nota dimostra come la stragrande maggioranza delle sovvenzioni cinesi non sia affatto incorporata né neutralizzata nel calcolo dell’antidumping. Se infatti un rischio marginale di doppio conteggio può sussistere per alcune materie prime e fattori produttivi i cui prezzi cinesi sono stati sostituiti con valori non distorti di Paesi terzi, lo stesso non vale per le altre tipologie di sostegno pubblico. Le agevolazioni fiscali, ad esempio le aliquote ridotte per le imprese ad alta tecnologia, non incidono sul calcolo antidumping poiché la Commissione ha utilizzato il margine di profitto al lordo delle imposte di società terze come Brisa Bridgestone e Sumitomo Turkey. Analogamente, contributi diretti, finanziamenti a tassi agevolati, linee di credito statali, emissioni obbligazionarie e partecipazioni pubbliche al capitale non trovano alcun corrispettivo nei benchmark usati per il calcolo del dumping e rimangono quindi del tutto inalterati.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda i costi di logistica e trasporto marittimo. La Coalition fa notare come le spese di trasporto e stoccaggio legate alle vendite all’esportazione siano state esplicitamente dedotte dalle spese generali, amministrative e di vendita nel procedimento antidumping. Di conseguenza, qualsiasi sovvenzione concessa dal governo cinese per calmierare i costi di spedizione o agevolare l’accesso ai mercati esteri non è stata minimamente compensata dal dazio del 24,4%, rendendo doverosa l’applicazione di una misura antisovvenzione dedicata.
Alla luce di queste argomentazioni, la richiesta rivolta alla Commissione Europea è di non ridurre preventivamente i futuri dazi compensativi AS743 per il semplice fatto che sia già presente la misura antidumping.
Qualora Bruxelles accogliesse l’impostazione della Coalition verificando la reale assenza di double remedy per ciascun sussidio, le aliquote complessive destinate a colpire i principali brand cinesi, potrebbero salire su livelli nettamente superiori al 24,4% attuale, sommando integralmente la quota di dazio antisovvenzione che emergerà al termine dell’indagine.


