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Etichetta pneumatici: in arrivo la svolta digitale dell’UE. Cosa cambia per gommisti, produttori e concessionari

La Commissione Europea ha presentato una nuova proposta di regolamento “omnibus” che mira a introdurre una profonda semplificazione e una maggiore digitalizzazione nel sistema di etichettatura energetica e degli pneumatici. La proposta, datata 24 giugno 2026 , si inserisce nel contesto delle riforme sollecitate dal Rapporto Draghi sulla competitività europea. L’obiettivo dichiarato è abbattere i costi amministrativi per le imprese (con target di riduzione del 25% in generale e del 35% per le PMI) e, al contempo, contrastare gli ancora elevati livelli di non-conformità riscontrati soprattutto nei canali di vendita online.

Di seguito viene analizzato in dettaglio l’impatto di questa riforma per la filiera dei pneumatici, sulla base dei documenti ufficiali della Commissione e della relativa valutazione d’impatto.

1. Le novità normative per il settore pneumatici

L’attuale quadro normativo presentava alcune rigidità che penalizzavano il settore rispetto ad altre categorie di prodotti. La nuova proposta introduce tre modifiche strutturali per i soggetti della filiera:

  • Aggiornamenti più rapidi tramite Atti Delegati: Fino ad oggi, il Regolamento (UE) 2020/740 permetteva alla Commissione di aggiornare tramite atti delegati esclusivamente le specifiche relative alle condizioni severe di neve e ghiaccio. Qualsiasi modifica ai parametri di efficienza del carburante, aderenza sul bagnato o rumore richiedeva una complessa procedura di co-decisione legislativa , rendendo l’etichetta obsoleta rispetto ai requisiti UNECE e all’evoluzione del mercato. La riforma allinea le procedure a quelle dell’etichettatura energetica generale, autorizzando la Commissione a rivedere tutti i parametri tramite atti delegati.
  • Esenzione totale per i concessionari auto: I rivenditori di veicoli non saranno più obbligati a mostrare l’etichetta degli pneumatici nelle vendite di auto nuove. La Commissione ha riconosciuto che l’acquirente finale quasi mai può scegliere lo pneumatico montato di serie sul veicolo e che i dati sulla resistenza al rotolamento sono già indirettamente desumibili dalle informazioni precontrattuali su emissioni e autonomia dell’auto. Questa esenzione comporterà per i concessionari un risparmio stimato in circa 40 milioni di euro all’anno.
  • Inclusione formale e obblighi dei gommisti: Viene inserita ufficialmente nel testo giuridico la figura del “tyre fitter” (gommista). Poiché i gommisti non si limitano al montaggio ma svolgono un ruolo attivo nella vendita o nel noleggio commerciale dei pneumatici , a loro verranno applicati gli stessi obblighi previsti per i distributori e i negozi fisici o online. Dovranno quindi garantire la corretta trasmissione delle informazioni lungo la catena di fornitura.

2. EPREL e la digitalizzazione dei flussi di lavoro

Il fulcro operativo della semplificazione risiede in un migliore utilizzo della banca dati europea EPREL (European Product Registry for Energy Labelling).

  • Generazione automatica delle etichette: I produttori di pneumatici non avranno più l’obbligo di caricare manualmente su EPREL un file d’immagine separato per l’etichetta di ogni modello, in quanto l’interfaccia del database sarà in grado di generarla automaticamente a partire dai dati inseriti.
  • Dai protocolli ai rapporti di prova (Test Reports): Per rafforzare i controlli e supportare le Autorità di Vigilanza del Mercato (MSA), i fornitori dovranno caricare nella parte riservata di EPREL i veri e propri rapporti di prova (test reports) a supporto dei valori dichiarati, in sostituzione dei vecchi protocolli di sperimentazione. I rapporti di omologazione di tipo (“worst case” di una famiglia di pneumatici) saranno accettati solo se le prestazioni dichiarate per il singolo modello non sono superiori al caso peggiore della famiglia stessa.
  • Visualizzazione online “Nested Display”: Nelle vendite online, nei cataloghi e nel materiale promozionale in cui lo spazio è limitato, i distributori potranno mostrare l’etichetta in un formato semplificato tramite un meccanismo a comparsa (nested display). Questo sistema consiste in frecce indicanti le classi di efficienza che rimandano all’etichetta completa tramite un semplice clic del mouse o l’espansione dello schermo touch.

3. Addio al cartaceo “di default” e transizioni più lunghe

Un’altra svolta importante riguarda le modalità fisiche con cui le etichette accompagnano la merce.

  • Rimozione dell’obbligo di stampa sistemica: La proposta elimina la regola rigida che impone di inserire un’etichetta stampata in ogni singola scatola o unità di prodotto immessa sul mercato. Non si tratta comunque di un passaggio a un sistema “esclusivamente digitale” : i dettaglianti (spesso PMI) manterranno il diritto di richiedere gratuitamente ai fornitori le etichette stampate, ricevendole entro cinque giorni lavorativi. Sarà inoltre consentito esporre le etichette nei punti vendita tramite schermi digitali idonei.
  • Estensione a 12 mesi per lo smaltimento degli stock riscalati: Quando un’etichetta viene ridisegnata o riscalata (rescaling), i fornitori non saranno più costretti a fornire contemporaneamente sia la vecchia che la nuova versione cartacea nei quattro mesi precedenti la transizione. Ma la novità più rilevante per i rivenditori riguarda la gestione delle scorte: la vecchia scadenza di 14 giorni lavorativi per sostituire i cartellini nei negozi viene azzerata. I rivenditori potranno continuare a esporre e vendere i pneumatici dotati esclusivamente della vecchia etichetta per un periodo esteso fino a 12 mesi dalla data ufficiale di riscalatura.

4. L’impatto economico e l’Opzione Politica Preferita

La Commissione ha valutato diverse strade, optando per la cosiddetta Opzione Politica 2. Rispetto alla prima opzione (che prevedeva unicamente modifiche generali e rinvii a successivi atti delegati) , l’Opzione 2 interviene modificando direttamente gli allegati tecnici del regolamento pneumatici per dare immediata applicazione ai requisiti informativi e alle specifiche del nested display.

A livello economico complessivo, l’iniziativa omnibus dovrebbe generare risparmi sui costi amministrativi fino a 125 milioni di euro all’anno su un orizzonte di 10 anni, a fronte di costi di adeguamento stimati in circa 11,5 milioni di euro.

Le posizioni dei diversi stakeholder dell’automotive

Le consultazioni condotte dalla Commissione (tra cui i sondaggi e il forum di realtà svoltisi a fine 2025) evidenziano reazioni parzialmente contrastanti:

Categoria StakeholderOrientamento generale sulla riforma
Produttori / FornitoriFavorevoli alla digitalizzazione dei documenti e all’interconnessione tra il database EPREL e il futuro Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) previsto dal regolamento ESPR. Tuttavia, l’industria dei pneumatici ha manifestato iniziale cautela rispetto ad alcuni obblighi sui dati di conformità.
Rivenditori e Distribuzione (PMI)Contrari a un passaggio al digitale puro che avrebbe scaricato i costi di stampa sul commercio al dettaglio. Accolgono con grande favore l’estensione a 12 mesi dei periodi di transizione per lo smaltimento delle scorte di magazzino.
Autorità di Vigilanza (MSA)Fortemente favorevoli alle misure che caricano su EPREL i rapporti di prova e i mandati firmati dei rappresentanti autorizzati extra-UE, elementi essenziali per velocizzare i controlli e sanzionare le irregolarità.
Associazioni dei Consumatori e NGOHanno insistito per il mantenimento dell’obbligo di esposizione dell’etichetta nei negozi fisici, ritenendo il cartaceo ancora fondamentale nel momento in cui l’utente finale formula la propria decisione d’acquisto.

La proposta passerà ora al vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio per l’adozione definitiva secondo la procedura legislativa ordinaria.

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REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/1369 and Regulation (EU) 2020/740 as regards simplification and better use of digital options for energy and tyre labelling

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1369 and Regulation (EU) 2020/740 as regards simplification and better use of digital options for energy and tyre labelling

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