AD733: niente dazi provvisori, ma quelli retroattivi?
Giovedì 18 dicembre la Commissione Europea ha pubblicato la notifica che annuncia che non ci saranno dazi provvisori nel caso AD733, relativo alle importazioni di pneumatici nuovi per vettura, autobus o autocarri con indice di carico non superiore a 121, originari della Repubblica Popolare Cinese.
“Considerata la complessità tecnica del caso, la Commissione ha deciso di non imporre misure provvisorie e di proseguire l’indagine.”
La decisione di non imporre misure provvisorie è una facoltà della Commissione. Nell’avviso di apertura del 21 maggio scorso, infatti, si leggeva “l’inchiesta è conclusa entro un anno, ma in ogni caso entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere imposte non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.
Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate saranno informate della mancata imposizione di dazi mediante un documento informativo quattro settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.
Rimane un dubbio, tuttavia: possono essere ancora applicati dazi retroattivi?
Rimane un problema: la retroattività dei dazi. Se fossero stati applicati dazi provvisori, ci sarebbe stata la possibilità ulteriore di vedere applicati, una volta decise le misure definitive, dazi retroattivi ai tre mesi precedenti il 21 gennaio. Quindi le importazioni cinesi entrate in Europa dal 21 ottobre 2025 al 21 gennaio 2026 potrebbero essere soggette a dazi, ma gli importatori ne avrebbero la certezza solo a luglio 2026, molto tempo dopo aver venduto questi pneumatici, rendendo impossibile includere l’imposta nei loro prezzi.
Dal momento che i dazi provvisori non sono stati applicati, cade la possibilità di vedere applicati anche i dazi retroattivi?
La risposta pare proprio essere affermativa. Più fonti affermano, infatti, che l’imposizione retroattiva dei dazi antidumping è subordinata all’introduzione dei dazi provvisori. In assenza di dazi provvisori, non esiste alcuna possibilità di riscossione retroattiva dei dazi antidumping.
A questo punto rimane una data certa per i dazi definitivi: il 19 giugno 2026, perchè è stato annunciato anche che ci sarà un’anticipazione di un mese rispetto alla precedente data del 18 luglio 2026, a meno che il reclamo non venga ritirato prima.
Ricordiamo che c’è anche un’indagine anti-sovvenzioni in corso, parallela a questa.
Staremo a vedere…


