Notizie

Al via l’indagine antidumping sui pneumatici cinesi

Come anticipato qualche settimana fa, la Commissione Europea ha pubblicato l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di pneumatici nuovi vettura, autobus o autocarri, con un indice di carico inferiore o uguale a 121, originari della Repubblica popolare cinese.

L’inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia o no nell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base.

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta.

L’inchiesta sarà conclusa entro un anno, ma in ogni caso entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso, mentre misure provvisorie possono essere imposte non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate saranno informate della mancata imposizione di dazi mediante un documento informativo quattro settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di dieci giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.

Il PDF con l’avviso della Commissione Europea

© riproduzione riservata
made by nodopiano