Gommisti

Meno di un mese al cambio gomme: gommisti e officine rimangono aperti, anche in zona rossa

Manca meno di un mese all’inizio del cambio gomme. La regola generale, infatti, dice che le gomme invernali devono essere utilizzate a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile, con un mese di deroga prima e dopo, rispettivamente. Anche in zona rossa gommisti e officine possono restare aperti, con i dovuti accorgimenti per evitare assembramenti: sarà fondamentale, quindi, gestire i cambi con un organizzato sitemati di prenotazione.

Il passaggio al treno di pneumatici estivi entro il 15 maggio, da un punto di vista legale, è obbligatorio ‘solo’ per le auto – generalmente SUV – che nella stagione invernale hanno montato dei pneumatici M+S con un codice di velocità inferiore a quello previsto dal libretto.

Se infatti la legge consente di montare pneumatici con codice di velocità ridotto – e quindi meno costosi – d’inverno, nella stagione estiva è obbligatorio montare gomme con il codice di velocità corretto, per poter tornare alla velocità massima consentita dal libretto.

Chi rispetta il codice di velocità del libretto, in teoria, potrebbe continuare a viaggiare con le gomme invernali o, quanto meno, può pensare al cambio gomme senza scadenze fisse e quindi anche dopo la data ultima del 15 maggio.

Gli automobilisti che, dal 16 maggio in poi, non hanno effettuato il cambio gomme e guidano con pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore rispetto a quello della carta di circolazione rischiano una multa da 422 a 1.695 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione, secondo l’articolo 78 del Codice della Strada.

Cambio gomme in zona rossa: i gommisti possono restare aperti

Anche in zona rossa i gommisti e le officine possono restare aperti, pur nel rispetto delle norme per il distanziamento sociale. Si raccomanda, quindi, la prenotazione, al fine di evitare possibili assembramenti.

Meccanicicarrozzieri e gommisti possono restare aperti in zona rossa. Ad oggi non c’è una precisa FAQ sul sito del Governo specifica ed esplicita in merito, ma quelle attività rientrano fra le eccezioni alla chiusura. La ragione è sempre la stessa del lockdown della primavera scorsa e del periodo ottobre-novembre 2020: si tratta di attività essenziali per la sicurezza dei veicoli. 

Come detto le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita.

A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

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