Chi è obbligato a togliere gli invernali e chi no?
Scatta il 15 maggio l’obbligo di sostituire i pneumatici invernali per tutti coloro che ne hanno montato un treno con indice di velocità inferiore a quello del libretto.
Il 17 gennaio 2014 il Ministero dei Trasporti ha emanato una circolare sull’impiego dei pneumatici invernali per risolvere il caso particolare di quegli automobilisti o società che optano per il montaggio di pneumatici invernali o all seasons (ovvero quelli recanti la marcatura M+S) con codice di velocità inferiore a quello riportato sul libretto di circolazione del veicolo.
La precedente normativa lasciava infatti vaghezza di interpretazione (da parte di tutti i player: automobilisti, rivenditori, Polizia, leasing company,…) sul fatto che tale possibilità fosse o meno limitata al periodo invernale e soprattutto quale fosse – calendario alla mano – il periodo invernale.
Con questa circolare i termini sono chiariti: il downgrade è consentito solo nel periodo previsto dalle ordinanze (tra il 15 novembre e il 15 aprile, a seconda dell’ente di emanazione), a cui si aggiungono un mese prima e uno dopo per effettuare il cambio gomme: 15 ottobre – 15 maggio.
E di conseguenza, chi avesse montato dei pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quanto riportato sul libretto di circolazione del veicolo deve, adesso, assolutamente sostituire i pneumatici con quelli estivi o – paradossalmente – anche con degli invernali o all season, purchè abbiano il codice di velocità coerente con il libretto.
La possibilità di downgrade contemplata dalla legge prevede che, se una vettura è omologata con pneumatici con codice di velocità H (fino a 210 km/h), nella stagione invernale possa essere equipaggiata anche con pneumatici M+S che abbiano un codice di velocità inferiore, ad esempio T, che corrisponde ad un massimo di 190 km/h. Non è però mai ammesso scendere sotto il codice Q (corrispondente a 160 km/h) e il conducente o i conducenti come norma di comportamento, devono rispettare i limiti più restrittivi imposti dalla velocità ammessa per il pneumatico e segnalata da una targhetta che è tenuto ad apporre il gommista all’interno dell’abitacolo in zona visibile.
Le sanzioni previste non sono solo di tipo pecuniario (da 419 € a 1.682 € raddoppiate se non corrisposte entro 60 giorni), ma anche accessorie con il ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo previo ripristino delle caratteristiche costruttive di idoneità.
– Scarica la Circolare Ministero Trasporti del 17 gennaio 2014
pubblicato il 4 / 05 / 2016