Un mese in più per il cambio gomme se hanno un codice di velocità inferiore a quanto omologato a libretto di circolazione della vettura

La circolare emanata il 17 gennaio 2014 dal Ministero dei Trasporti sull’impiego dei pneumatici invernali, se ben applicata, potrebbe avere un riscontro positivo sul business dei gommisti. La circolare è stata infatti voluta dalle associazioni di categoria per risolvere il caso particolare di quegli automobilisti o società che optano per il montaggio di pneumatici invernali o all seasons (ovvero quelli recanti la marcatura M+S) con codice di velocità inferiore a quello riportato sul libretto di circolazione del veicolo. La precedente normativa lasciava infatti vaghezza di interpretazione (da parte di tutti i player: automobilisti, rivenditori, Polizia, leasing company,…) sul fatto che tale possibilità fosse o meno limitata al periodo invernale e soprattutto quale fosse – calendario alla mano – il periodo invernale. Con questa circolare i termini sono chiariti: il downgrade è consentito solo nel periodo previsto dalle ordinanze (tra il 15 novembre e il 15 aprile, a seconda dell’ente di emanazione), a cui si aggiungono un mese prima e uno dopo per effettuare il cambio gomme: 15 ottobre – 15 maggio.

La possibilità di downgrade contemplata dalla legge prevede che,  se una vettura è omologata con pneumatici con  codice di velocità H (fino a 210 km/h), nella stagione invernale possa essere equipaggiata anche con pneumatici M+S che abbiano un codice di velocità inferiore, ad esempio T, che corrisponde ad un massimo di 190 km/h. Non è però mai ammesso scendere sotto il codice Q (corrispondente a 160 km/h) e il conducente o i conducenti  come norma di comportamento, devono rispettare i limiti più restrittivi imposti dalla velocità ammessa per il pneumatico e segnalata da targhetta monitoria da porsi a cura del gommista all’interno dell’abitacolo in zona visibile.

Le sanzioni previste non sono solo di tipo pecuniario (da 419 € a 1.682 € raddoppiate se non corrisposte entro 60 giorni), ma anche accessorie con il ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo previo ripristino delle caratteristiche costruttive di idoneità.

Il problema che ha indotto le associazioni a chiedere il chiarimento sta nel fatto che la circolare D.G. 104 del maggio 1995 emanata dal Ministero dei Trasporti, legava l’utilizzo dei pneumatici invernali con codice di velocità inferiore al cosiddetto “impiego stagionale” , che – stando alle ordinanze – è oggi ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Ciò lascia intendere che non sarebbero legalmente ammessi il 14 novembre, né il 16 aprile. Vale a dire che da un giorno all’altro i gommisti dovrebbero affrettarsi a fare il cambio gomme a tutti i clienti che hanno montato pneumatici con codice di  velocità inferiore, operazione realisticamente impossibile.

Ecco perché la pubblicazione della circolare del 17 gennaio, che per questi casi consente di anticipare di un mese il montaggio e di posticipare, sempre di un mese, lo smontaggio (dal 15 ottobre al 15 di novembre e dal 15 aprile al 15 maggio), può essere un valido supporto al lavoro dei gommisti che, potendo richiamare i clienti con una migliore programmazione per il cambio di pneumatici,  avranno la possibilità di gestire gli ormai noti picchi di lavoro, in un un periodo temporale di un mese anzichè in una notte.

In estrema sintesi i pneumatici invernali o all seasons (ovvero quelli recanti la marcatura M+S) con codici di velocità inferiori a quanto omologato a libretto di circolazione, laddove siano state emesse ordinanze ricomprese tra il 15 di novembre ed il 15 di aprile, possono essere montati a partire dal 15 di ottobre e smontati entro il 15 di maggio.

Per tutti quei pneumatici invernali o all seasons che invece adottano codici di velocità uguali o superiori a quelli omologati, non esistono limitazioni temporali di utilizzo.

– Scarica la Circolare Ministero Trasporti del 17 gennaio 2014

– Scarica la Circolare Ministero Trasporti n. 104 del 31 maggio 1995

 

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