L’antitrust apre alle “calze da neve”

Una recentissima osservazione dell’Autorità garante della concorrenza apre la strada all’equiparazione delle autosock (meglio note come “calze da neve”) con le tradizionali catene. Finora il loro utilizzo non è disciplinato dal Codice della strada che, tra le alternative riconosce solamente i pneumatici invernali, nonostante le autosock abbiano già la certificazione Ö-Norm 51211 dell’Austrian Standard Institute e l’omologazione tedesca Tuv2. Finora, chi avesse scelto di utilizzare questo prodotto avrebbe rischiato problemi in caso di un controllo delle Forze dell’ordine.

Ora le cose potrebbero cambiare. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso la sua “Osservazione in relazione all’attività di produzione e vendita di dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli per la marcia stradale su neve o ghiaccio”, contenute nel bollettino settimanale datato 24 giugno 2013, riconosce le autosock come sistema antislittamento su neve o ghiaccio alternativo a catene e pneumatici invernali. La deliberazione dell’Antitrust si basa sul decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011, che prevede tre modalità per attestare la conformità dei prodotti antisdrucciolo.

La prima è la certificazione di conformità alla norma Uni11313, che di per sé presuppone la costruzione a regola d’arte. La seconda è la certificazione di conformità alla norma austriaca V5117, che di per sé presuppone la soddisfazione dei requisiti per il riconoscimento dei dispositivi commercializzati legalmente in un altro stato membro dell’UE. Infine, la terza modalità di attestazione non prevede norme specifiche, ma si basa sul requisito che i prodotti “ siano legalmente fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea, e garantiscano, anche attraverso "adeguati mezzi di attestazione", un livello di sicurezza, di affidabilità e di informazione all’utilizzatore equivalente”. In tal caso l’articolo 2 del decreto prevede testualmente che si possa ricorrere "altro mezzo che ne dimostri ed attesti l’idoneità all’uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l’affidabilità ed i livelli di informazione per l’utente equivalenti".

Per l’Antitrust la disponibilità delle autosock “amplierebbe le possibilità di scelta per il consumatore, con ricadute positive per quanto riguarda la concorrenza. L’autorità garante riconosce però l’esistenza nel mercato italiano di una “barriera all’entrata di tipo amministrativo”, che si concretizza nella mancata effettuazione di verifiche tecniche e di una regolamentazione specifica. Dato che in molti altri paesi europei le autosock sono regolarmente in vendita, l’Antitrust non ravvisa elementi che possano escludere a priori la sicurezza di tali dispositivi soltanto in ragione del materiale impiegato, in quanto la sicurezza va valutata caso per caso in relazione ai diversi prodotti. Nelle conclusioni, l’autorità garante chiede che venga fatta ogni valutazione di adeguatezza tecnica sui prodotti in tessuto, senza criteri restrittivi rispetto ai materiali. Come alternativa segnala “l’opportunità di integrare il decreto con un elenco (aggiornato nel tempo) del dettaglio di tutte le certificazioni, anche estere, e diverse dalle già citate Uni 11313 e öNormV5117, che consentano di stabilire l’adeguatezza tecnica dei prodotti".

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