Obbligatorio il marchio di conformità per le catene da neve

E’ stato pubblicato il 10 agosto 2011 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/05/2011, relativo a “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2”. Il nuovo decreto prevede che le catene da neve di vetture e veicoli e rimorchi destinati al trasporto di merci fino a 3,5t siano conformi alla norma tecnica di sicurezza UNI 11313 o che “garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell’utilizzatore” equivalenti.

Tale rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza deve essere testimoniata dall’apposizione del marchio di conformità da parte del fabbricante. In caso di assenza del marchio, la legge prevede che le catene siano munite di “altro mezzo che ne dimostri ed attesti l’idoneità all’uso cui sono destinate” e che siano “corredate con documenti atti a garantirne l’affidabilità ed i livelli di informazione per l’utente equivalenti” a quelli della norma UNI. Secondo il decreto ministeriale anche la conformità alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfa i requisiti di legge.

Fino al 31 marzo 2013 possono comunque ancora essere poste in commercio catene conformi al precedente DM 13.3.2002 , che verrà invece abrogato a partire dal 1° aprile 2013. Il , lo ricordiamo, si riferiva esclusivamente ai veicoli della categoria M1(trasporto persone fino a 8 posti a sedere oltre al conducente).

Di seguito riportiamo la definizione delle categorie di veicoli oggetto del decreto, secondo la classificazione ufficiale del Codice della Strada:

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.

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